Art. 13.
(Modifica all'articolo 17 del regolamento).

      1. L'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:

      «Art. 17. - (Termine per le registrazioni anagrafiche). - 1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti, ove sia in possesso o sia stata messa a sua disposizione tutta la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 7 e 14.
      2. Ove la documentazione di cui al comma 1 risulti carente ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe invita gli interessati a integrare tale documentazione nel termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima richiesta. Decorso inutilmente il termine senza che l'interessato abbia ottemperato, la richiesta deve intendersi respinta».